Capo III
Art. 22
22 / 69In vigore dal 16 lug 1933
La moglie ed i figli di un assente, per conseguire temporaneamente la pensione che possa loro competere, devono presentare, insieme con la domanda, copia autentica della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'assenza del rispettivo dante causa.
Se l'assente ritorna o è provata la sua esistenza, il pagamento della pensione viene sospeso, salvi i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione.
Qualora successivamente fosse constatata la morte dell'impiegato o pensionato, dovrà presentarsi nuova istanza per il trattamento definitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-22