Art. 19
Capo III

Art. 19

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In vigore dal 16 lug 1933
La vedova e gli orfani degli impiegati morti in pensione devono presentare domanda all'amministrazione che provvide alla liquidazione del trattamento diretto. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-19