Art. 18
Capo III

Art. 18

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In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi di morte in servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale competente predispone il decreto di liquidazione di quanto spetta alla vedova e agli orfani dell'impiegato. Al decreto di liquidazione, da trasmettersi per la registrazione alla Corte dei conti, dovranno essere allegati, oltre i documenti di cui all': 1° gli estratti degli atti di nascita della vedova e degli orfani, aventi diritto; 2° la copia o l'estratto dell'atto di matrimonio o, in caso di orfani legittimati per decreto Reale, l'originale o la copia di questo; 3° la copia o l'estratto dell'atto di morte del marito o padre, e, per gli orfani soli, o orfani di impiegata civile o di salariata, copia dell'atto di morte della madre; 4° un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, dal quale risulti se fu o no pronunciata contro la vedova, per sua colpa, sentenza di separazione personale e, nell'affermativa, se la sentenza passò in giudicato, ed inoltre, se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito. Dallo stesso o da un altro consimile atto, dovrà risultare la situazione della famiglia dell'impiegato, al giorno della sua morte, con la indicazione della data di nascita e dello stato civile di ciascuno dei componenti e se i figli dell'ultimo o di precedente matrimonio convivano o no con la madre o matrigna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-18