Capo III
Art. 14
14 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Salvo il disposto del seguente , nei casi in cui la decorrenza della pensione di Stato coincida con quella di una pensione di invalidità e vecchiaia, dovuta al salariato dall'Istituto nazionale, di cui al precedente , per assicurazione obbligatoria, l'ammontare della pensione di invalidità e vecchiaia è dedotto, a norma di legge, dalla pensione di Stato, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione l'avvertenza seguente: «Verso detrazione della rendita per assicurazione obbligatoria nella quota-parte di L.... (Assicurazione obbligatoria L...., meno il contributo dello Stato L. 100)».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-14