Art. 13
Capo III

Art. 13

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In vigore dal 16 lug 1933
All'atto della cessazione dal servizio di ogni salariato, la Amministrazione competente, prima di provvedere alla liquidazione della pensione, chiede all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale gli elementi necessari a determinare i diritti del pensionando verso l'Istituto medesimo per l'assicurazione obbligatoria e per quella facoltativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-13