Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 16 lug 1933
I provvedimenti amministrativi, relativi all'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, sono deferiti alle amministrazioni competenti. Sui ricorsi non ancora definiti e su quelli eventualmente prodotti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, giudica la Sezione giurisdizionale per le pensioni della Corte dei conti, con le norme e forme di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.
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