Art. 86 · (Art. 79 legge 11 marzo 1926, n. 398).
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo VI

Art. 86

Abrogato94 / 200

(Art. 79 legge 11 marzo 1926, n. 398).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-86