Art. 7 · (Art. 15 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 9 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504; art. 16 legge predetta).
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo II

Art. 7

Abrogato14 / 200

(Art. 15 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 9 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504; art. 16 legge predetta).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-7