Art. 125 · (Art. 92 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 12 legge 10 luglio 1930, n. 957).
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo XII

Art. 125

Abrogato133 / 200

(Art. 92 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 12 legge 10 luglio 1930, n. 957).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-125