Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 mag 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta la necessità di procedere a termini dell'art. 119 della legge comunale e provinciale alla riunione dei comuni di Borgio e di Verezzi; Veduta la deliberazione emessa dal Rettorato della provincia di Savona in data 19 maggio 1932; Vedute le deliberazioni del podestà del comune di Borgio e del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Verezzi, rispettivamente in data 17 gennaio e 14 novembre 1931; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 5 luglio 1932, che si intende nel presente decreto integralmente riportato; Veduti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Borgio e di Verezzi, in provincia di Savona, sono riuniti in unico Comune con denominazione «Borgio Verezzi» e sede del capoluogo in Borgio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 332, foglio 4. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-03-23;386#art-1