Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 99
114 / 121In vigore dal 19 apr 1933
È consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o posseduti da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di attenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la legge 16 giugno 1927, n. 1766.
L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-99