Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 98
113 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Il ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei comprensori di bonifica di 1ª categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-98