Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VII
Art. 86
101 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere, è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, d'accordo col ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà seguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell', oltre la quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-86