Art. 84
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 84

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In vigore dal 2 mar 1937
La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni. La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni. I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 3 APRILE 1937, N. 830.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-84