Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VI
Art. 84
99 / 121In vigore dal 2 mar 1937
La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.
La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.
I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere.
COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 3 APRILE 1937, N. 830.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-84