Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VI
Art. 83
98 / 121In vigore dal 19 apr 1933
I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.
In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente Ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-83