Art. 82
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 82

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In vigore dal 19 apr 1933
È data facoltà al ministro dell'agricoltura e foreste di autorizzare le casse di risparmio e gli istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'.
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