Art. 79
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 79

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In vigore dal 19 apr 1933
Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le casse di risparmio, i monti di pietà di prima categoria e gli altri istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio. Tali prestiti saranno garantiti da ipoteche sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata. Le disposizioni dell'ultimo comma dell' sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente.
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