Art. 78
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 78

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In vigore dal 19 apr 1933
La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927 n. 950 e alla legge 14 giugno 1928, numero 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foresto in ragione del 2% all'anno, calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4% qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui. Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi, agli interessi, sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito. I comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.
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