Art. 75
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 75

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In vigore dal 19 apr 1933
Quando i consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il ministro delle finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per qualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi. Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui. Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni.
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