Art. 74
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 74

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In vigore dal 9 mar 1934
Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli Istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari. Per quanto concerne gli Istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta, agli Istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali. Le casse di risparmio, gli istituti di credito fondiario, e in genere tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste o di quello delle finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari. Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli del presente decreto.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-74