Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 68
86 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al reparto, all'esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.
L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare.
Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, tino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-68