Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 67
85 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Il ministero per l'agricoltura e per le foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-67