Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 62
80 / 121In vigore dal 12 ago 1962
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.
Qualora il provvedimento riguardi anche consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri ministeri competenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-62