Art. 60
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VCapo I

Art. 60

78 / 121
In vigore dal 19 apr 1933
I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'approvazione dello statuto è data dal ministero per l'agricoltura e per le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-60