Art. 52
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IV

Art. 52

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In vigore dal 19 apr 1933
Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248. Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.
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