Art. 51
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IV

Art. 51

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In vigore dal 19 apr 1933
Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi: a) dal ministero dell'interno: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per l'esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione; b) dal ministero dell'agricoltura e foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-51