Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo IV
Art. 49
67 / 121In vigore dal 19 apr 1933
I lavori e gli interventi autianofelici, compiuti nei comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.
Quelli compiuti nei comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.
Con l'approvazione del progetto da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.
Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, il ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del 1° comma dell'.
Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'.
Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-49