Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo III
Art. 46
64 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'.
Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all', ultimo comma nn. 1 e 2, della legge 29 luglio 1927, n. 1509.
Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.
Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.
È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-46