Art. 46
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo III

Art. 46

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In vigore dal 19 apr 1933
Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'. Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all', ultimo comma nn. 1 e 2, della legge 29 luglio 1927, n. 1509. Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza. Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile. È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli .
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