Art. 4
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IICapo I

Art. 4

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In vigore dal 19 apr 1933
Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura. Per i comprensori di 1ª categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione e per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere. Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.
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