Art. 33
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 33

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In vigore dal 19 apr 1933
Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche, nella cui circoscrizione sono situati i beni. A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-33