Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 28
46 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.
Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio; delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.
È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria, per la tutela dei diritti degli interessati.
L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.
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