Art. 27
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 27

45 / 121
In vigore dal 19 apr 1933
Contro il piano è ammesso reclamo al ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente. I reclami devono essere presentati alla segreteria del comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta. Decorso il termine anzidetto, il podestà rimetterà al ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-27