Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 26
44 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:
a) l'indicazione dei terreni da sistemare;
b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;
c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;
d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.
Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.
Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lett. b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-26