Art. 24
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 24

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In vigore dal 19 apr 1933
Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorchè presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.
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