Art. 21
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo III

Art. 21

38 / 121
In vigore dal 5 mar 1998
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 26 febbraio 1998, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 04/03/1998, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2 "nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorita' giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-21