Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo III
Art. 20
37 / 121In vigore dal 19 apr 1933
A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell', lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.
Per la ricostituzione degli impianti suddetti i consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-20