Art. 14
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo III

Art. 14

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In vigore dal 19 apr 1933
È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato. È subordinata a nulla osta del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.
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