Art. 121
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo III

Art. 121

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In vigore dal 19 apr 1933
A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazione di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste: 1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generali e progetti come ai precedenti (lettere a, b, c, d, e, f, g, h) 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione; 2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese, a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti . 3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti (ultimo comma) e 38, siano essere facoltative a norma dell'. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (); 4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario. Con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi suindicati, secondo il nuovo criterio di classificazione. Il ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-121