Art. 120
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 120

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In vigore dal 19 apr 1933
Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell' del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto. Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel titolo V.
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