Art. 119
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 119

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In vigore dal 19 apr 1933
Sono abrogati: il R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R. decreto 18 maggio 1924, n. 753, e la legge 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la legge 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni. Sono altresì abrogati: gli articoli da 92 a 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna; gli del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura; gli del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica; l' del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare; gli articoli dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole; gli della legge 16 giugno 1927, numero 1042; gli ° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134 che detta provvedimenti per la bonifica integrale; gli articoli dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530 contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale; l' dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146,
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