Art. 111
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 111

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In vigore dal 19 apr 1933
Il piano generale di cui all' deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi. Tuttavia il ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.
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