Art. 110
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 110

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In vigore dal 19 apr 1933
Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti. Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
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