Art. 103
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IXCapo I

Art. 103

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In vigore dal 27 apr 1968
Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione Pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di L. 185.685,00.

Note all'articolo

  • La L. 28 marzo 1968, n. 372 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'art. 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina, e' stabilito in lire 125 milioni, a decorrere dall'anno 1966".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-103