Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo IX›Capo I
Art. 102
117 / 121In vigore dal 19 apr 1933
La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall' del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.
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