Art. 100
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VIII

Art. 100

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In vigore dal 19 apr 1933
I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere. Ultimati i singoli lotti a termini dell', i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere. Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.
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