Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 gen 1933
Il Ministro per la grazia e giustizia, nel determinare, ai sensi dell' della legge 6 agosto 1926, n. 1365, il numero dei posti notarili da mettere a concorso per esame, tiene conto del numero delle vacanze già verificatesi e di quelle che presumibilmente potranno verificarsi nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso fino alla chiusura delle prove di esame e all'approvazione della relativa graduatoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1728#art-2