Esecuzione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario stipulato a Bogota' fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia il 18 marzo 1932.
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Trattato
Art. 1 Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario tra il Regno d'Italia e la Repubbli Art. 2 In caso di controversia che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, sia di co Art. 3 Le Parti contraenti istituiranno una Commissione di Conciliazione composta di cinque membr Art. 4 Qualora entro tre mesi dalla domanda di una delle Parti di sottomettere la controversia al Art. 5 La Commissione di Conciliazione avrà il compito di facilitare la soluzione delle controver Art. 6 La Commissione si riunirà, salvo diverso accordo delle Parti, nel luogo designato dal pres Art. 7 Il procedimento davanti alla Commissione si svolgerà in contraddittorio. La Commissione st Art. 8 Le decisioni della Commissione saranno prese a porte chiuse, a meno che la Commissione, d' Art. 9 Le Parti contraenti avranno diritto di nominare agenti speciali, che le rappresentino pres Art. 10 Le Parti contraenti si obbligano a facilitare nella più larga misura i lavori della Commis Art. 11 Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti. Art. 12 La Commissione presenterà la sua relazione entro sei mesi dal giorno della sua prima riuni Art. 13 La Commissione di Conciliazione fisserà il termine, in ogni caso non superiore a quattro m Art. 14 Durante lo svolgimento della procedura, i membri della Commissione di Conciliazione riceve Art. 15 La relazione della Commissione non potrà essere pubblicata da una delle due Parti senza il Art. 16 Se una delle Parti non accetta le proposte della Commissione, oppure non si pronuncia entr Art. 17 Le Parti contraenti stabiliranno, caso per caso, uno speciale compromesso, i termini delle Art. 18 La decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale deve essere eseguita in bu Art. 19 Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria, le Parti Art. 20 Le contestazioni relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Trattato saran Art. 21 Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle Part Art. 22 I procedimenti di conciliazione o di regolamento giudiziario in corso alla scadenza del pr Art. 23 Il presente Trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana e l'altro in lin Art. 24 Questo Trattato dovrà essere ratificato. I documenti di ratifica saranno scambiati in Roma Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360