Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 nov 1932
Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, il Ministro competente potrà, caso per caso, con sua decisione insindacabile e inappellabile, disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-05;1407#art-7