Art. 27 · Sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni
Regolamento

Art. 27

Abrogato16 / 124

Sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1554#art-r-27