Art. 16 · Art. 17, 2° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272.

Art. 16

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Art. 17, 2° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272.

In vigore dal 26 ott 1932
Restano ferme le nomine del medico primario radiologo, con funzioni di vice direttore e del chirurgo primario, in relazione al disposto dell' del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, nonché quelle degli aiuti e degli assistenti, fatte a norma dello stesso articolo.
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